Art. 2 · Per raggiungere l'obiettivo stabilito all'articolo 1, i compiti dell'Agenzia sono i seguenti:

Art. 2

Per raggiungere l'obiettivo stabilito all'articolo 1, i compiti dell'Agenzia sono i seguenti:

In vigore dal 7 mag 1990
i) istituire, in collaborazione con gli Stati membri, e coordinare la rete di cui all'. A tal fine l'Agenzia provvede alla raccolta, al trattamento e all'analisi dei dati, in particolare nei settori di cui all'. È inoltre compito dell'Agenzia proseguire i lavori intrapresi ai sensi della decisione 85/338/CEE; ii) fornire alla Comunità e agli Stati membri le informazioni obiettive necessarie per la formulazione e l'attuazione di politiche ambientali oculate ed efficaci; a tale riguardo, fornire in particolare alla Commissione le informazioni necessarie perché essa possa adempiere i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle azioni e della legislazione in materia di ambiente; iii) registrare, collazionare e valutare dati sullo stato dell'ambiente, redigere relazioni di esperti sulla qualità e la sensibilità dell'ambiente nonché sulle pressioni a cui è sottoposta nella Comunità; fornire criteri di valutazione uniformi quanto ai dati ambientali, da applicare in tutti gli Stati membri. La Commissione si servirà di queste informazioni nell'ambito dei suoi compiti di garante dell'applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente; iv) contribuire ad assicurare la comparabilità dei dati ambientali a livello europeo e, se necessario, promuovere con i mezzi adeguati una maggiore armonizzazione dei metodi di misurazione; v) promuovere l'integrazione delle informazioni ambientali europee nei programmi internazionali di sorveglianza dell'ambiente, così come definito nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate; vi) assicurare un'ampia diffusione di informazioni attendibili sull'ambiente. Inoltre l'Agenzia pubblica ogni tre anni una relazione sullo stato dell'ambiente; vii) stimolare lo sviluppo e l'applicazione delle tecniche di previsione ambientale, in modo che si possano adottare adeguate misure preventive in tempo opportuno; viii) stimolare lo sviluppo di metodi per valutare il costo dei danni all'ambiente e i costi delle politiche di prevenzione, di protezione e di risanamento dell'ambiente; ix) stimolare lo scambio di informazioni sulle migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre i danni all'ambiente; x) cooperare con gli organismi e con i programmi di cui all'.
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