Art. 10

Art. 10

In vigore dal 7 mag 1990
1. Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo sono assistiti da un comitato scientifico, incaricato di emettere un parere nei casi previsti dal presente regolamento e su ogni questione scientifica relativa alle attività dell'Agenzia che il consiglio di amministrazione o il direttore esecutivo gli sottopongano. I pareri del comitato scientifico vengono pubblicati. 2. Il comitato scientifico è composto da nove membri, particolarmente qualificati in materia ambientale, nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il regolamento interno previsto all', paragrafo 2 disciplina il suo funzionamento.
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