Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 mag 1990
1. Il presente regolamento istituisce l'Agenzia europea per l'ambiente e ha lo scopo di attuare una rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale. 2. Per raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dell'ambiente stabiliti nel trattato e nei successivi programmi di azione della Comunità in materia ambientale, l'obiettivo è di fornire alla Comunità e agli Stati membri: - informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo che consentano di adottare le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, di valutarne l'attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell'ambiente; - il supporto tecnico e scientifico necessario a tal fine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:1210:oj#art-1