Art. 8
In vigore dal 7 mag 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile per ciascuno dei prodotti a decorrere dalla campagna 1990/1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. COLLINS
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) Vedi pagina 66 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 92.
(4) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
(5) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 1.
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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