Art. 8

Art. 8

In vigore dal 7 mag 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile per ciascuno dei prodotti a decorrere dalla campagna 1990/1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. COLLINS (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) Vedi pagina 66 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 92. (4) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25. (5) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 1. (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
Storico versioni

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