Art. 6
In vigore dal 7 mag 1990
1. Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 426/86, gli Stati membri riconoscono gli organismi di ammasso che offrono adeguate garanzie sia di un magazzinaggio in buone condizioni tecniche, sia di una soddisfacente gestione dei prodotti acquistati a titolo dell'intervento.
Detti organismi hanno l'obbligo, in particolare, di effettuare un magazzinaggio dei prodotti acquistati in locali distinti e di tenere per questi prodotti una contabilità distinta.
2. La messa in vendita delle uve secche e dei fichi secchi acquistati dagli organismi di ammasso nonché le condizioni della messa in vendita sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86, tenuto conto della necessità di non compromettere l'equilibrio del mercato.
3. Qualora siano adottate misure particolari di cui all', paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86, possono essere previste condizioni speciali per garantire che il prodotto non sia deviato della sua destinazione.
In tal caso, può essere richiesta una cauzione particolare per far rispettare l'esecuzione degli impegni assunti. La cauzione viene incamerata, totalmente o in parte, se gli impegni non sono rispettati o lo sono solo parzialmente.
4. La messa in vendita si effettua mediante gara o mediante vendite a prezzi fissati anticipatamente.
Le offerte presentate sono prese in considerazione solo se viene costituita una cauzione.
Storico versioni
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