Art. 4

Art. 4

In vigore dal 7 mag 1990
Nella misura strettamente necessaria la Commissione può stabilire, secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86, un sistema di adeguamento monetario al fine di tener conto dell'incidenza, sul prezzo minimo diminuito dell'aiuto, delle differenze fra: - il tasso di conversione agricolo, e - la media dei tassi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 (1), in un periodo da determinare.
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