Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 mag 1990
1. Per le uve secche di Corinto, la percentuale di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, è del 5 %. 2. Le percentuali di cui all', paragrafo 1, terzo comma del suddetto regolamento sono le seguenti: a) per le uve secche di Corinto: 15 %, b) per le altre uve secche: 8 %.
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