Art. 8 · L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 709/90 è modificato come segue:

Art. 8

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 709/90 è modificato come segue:

In vigore dal 10 apr 1990
« Articolo 11 1. Le imprese di sorveglianza designate dai concorrenti - d'intesa con l'organismo d'intervento -prima della presentazione delle offerte, provvedono a prelevare campioni rappresentativi dei quantitativi forniti: - in caso di spedizione marittima, all'imbarco della merce nel porto d'esportazione e allo sbarco di essa nel porto di destinazione; - in caso di spedizione ferroviaria, all'atto dell'operazione di carico dei vagoni. 2. I campioni vengono prelevati a spese dell'aggiudicatario e messi a disposizione dell'organismo d'intervento competente. 3. In caso di trasporto ferroviario, l'impresa di sorveglianza incaricata provvede, dopo le operazioni di carico, alle piombatura dei vagoni ».
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