Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 apr 1990
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, filettati o filettabili, zincati o no, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, dei codici NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 (codice Taric 7306 30 71 * 90), ex 7306 30 79, (codice Taric 7306 30 79 * 90), originari della Iugoslavia e della Romania. 2. L'aliquota del dazio è del 18 % per i prodotti originari della Iugoslavia e del 22 % per i prodotti originari della Romania. Il dazio viene calcolato in base al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. 3. Nonostante il paragrafo 2, il dazio non si applica ai prodotti venduti direttamente alla Comunità dalle ditte Zeljezara Sisak, Sisak, Iugoslavia, e Metalexportimport, Bucarest, Romania (i codici addizionali Taric sono indicati in allegato). 4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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