Art. 2
In vigore dal 31 gen 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1990.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
(6) GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 25.
(7) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.
(8) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.
(9) GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 22.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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