Art. 1
In vigore dal 21 dic 1989
Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato I, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.
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