Art. 1
In vigore dal 20 dic 1989
1. Fino al 31 dicembre 1990, il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso è ammesso in territorio spagnolo, a condizione che il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche di un vino da tavola rosso e che la percentuale di vino rosso utilizzato non sia inferiore al 60 %.
2. Fino alla data di cui al paragrafo 1, nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è vietato il taglio dei vini spagnoli diversi dai vini da tavola bianchi con i vini degli altri Stati membri.
3. I vini rossi e rosati da tavola spagnoli possono essere oggetto di scambi commerciali con gli altri Stati membri ed essere esportati nei paesi terzi solo a condizione che non siano stati ottenuti dal taglio di cui al paragrafo 1.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, gli organismi competenti designati dalla Spagna garantiscono fino al 30 giugno 1991 l'origine dei vini rossi da tavola spagnoli apponendo un timbro nella casella riservata ad « annotazioni ufficiali » del documento di accompagnamento vitivinicolo previsto dal regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione (4), preceduto dalla dicitura « vino non ottenuto da un taglio bianco/rosso ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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