Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3007/84 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3007/84 è modificato come segue:

In vigore dal 20 dic 1989
1. L' è sostituito dal seguente testo: « 1. Le domande di premio sono presentate almeno per il numero di animali indicato nell' del regolamento (CEE) n. 872/84. Nelle domande si deve indicare se i produttori commercializzano latte di pecora o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora nel corso della campagna per la quale è richiesto il premio. Quest'obbligo: - si applica a decorrere dalla campagna 1991, fatta eccezione per gli Stati membri che beneficiano del disposto dell'articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/70, per i quali l'obbligo si applica a partire della campagna 1990; - può essere reso applicabile da tutti gli Stati membri, a scopo di informazione a decorrere dalla campagna 1990. 2. Le domande di premio ed eventualmente di acconto a favore dei produttori di carni ovine e/o caprine sono presentate all'autorità competente designata da ciascun Stato membro nel corso di un periodo da stabilirsi all'interno dall'intervallo compreso tra il 1o novembre e il 30 aprile. Negli Stati membri in cui sono versati acconti, a decorrere dalla campagna in cui viene messo in atto il dispositivo di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il periodo utile per la presentazione delle domande scade al più tardi il 30 aprile successivo all'inizio della campagna per la quale sono state presentate le domande. Tuttavia, gli Stati membri possono determinare, all'interno del suddetto intervallo, uno o due periodi non consecutivi, più brevi, per la presentazione delle domande. Se uno Stato membro determina due periodi, i produttori di tale Stato possono presentare la domanda di premio nel corso di uno soltanto dei due periodi. Tuttavia, il Regno Unito può fissare, per l'Irlanda del Nord, un periodo diverso da quelli fissati per la Gran Bretagna. 3. Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva delle domande all'autorità competente, ossia dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2, comporta: - una diminuzione del 30 % dell'importo del premio ed eventualmente dell'acconto da versare al produttore, se sono presentate con un ritardo di dieci giorni feriali al massimo; - l'irrecevibilità delle domande se il ritardo è superiore a dieci giorni feriali. 4. Non oltre il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle domande di premio presentate nel corso del periodo di cui al paragrafo 2. A tale fine essi devono impiegare i moduli conformi al modello riportato in allegato ». 2. L'articolo 4 è modificato come segue: - il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per il premio da versare a decorrere dalla campagna 1990, l'acconto previsto all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3013/89 non può in nessun caso essere versato prima della scadenza del periodo di cento giorni di cui all' »; - il paragrafo 4 è soppresso. 3. L'articolo 5 è modificato come segue: - il testo attuale diventa paragrafo 1; - è inserito il seguente paragrafo 2: « 2. Al più tardi a deccorere dalla campagna per la quale è stato predisposto il dispositivo di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, gli Stati membri compilano, per ogni campagna, un inventario dei produttori ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora. Tale inventario viene compilato sulla base delle dichiarazioni dei produttori di cui all', paragrafo 1. Inoltre, gli Stati membri tengono conto, per la compilazione dell'inventario, del risultato dei controlli effettuati e di qualsiasi altra fonte d'informazione a disposizione dell'autorità competente, in particolare dei dati forniti dai trasformatori o dai distributori sulla commercializzazione del latte di pecora e dei prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora da parte del produttori ».
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