Art. 1
Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1481/86 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 20 dic 1989
«
Il prezzo delle carcasse ovine sul mercati rappresentativi della Comunità, di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato I, dei prezzi rilevati sui mercati rappresentativi o sui mercati di ciascuno Stato membro ovvero, nel caso del Regno Unito, separatamente in Gran Bretagna e nell'Irlanda del Nord. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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