Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 1989
1. Le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato originari degli Stati ivi indicati sono sottoposte a sorveglianza comunitaria. 2. Le imputazioni ai quantitativi in esame si effettuano man mano che i prodotti vengono presentati in dogana sulla scorta di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Una merce può essere imputata a tale quantitativo solo se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data a partire dalla quale non è più di applicazione il regime preferenziale. Il grado di utilizzazione dei quantitativi è constatato a livello comunitario in base alle importazioni imputate secondo le modalità stabilite nei commi precedenti. Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità di cui sopra. 3. Non appena i quantitativi in esame sono raggiunti, la Commissione comunica agli Stati membri la data a partire dalla quale cessa di essere applicabile il regime preferenziale. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni trasmettendo i medesimi nel termine di cinque giorni a decorrere dalla fine di ogni decade. 5. La Commissione può adottare le misure amministrative utili per l'adattamento delle modalità di gestione indicate nei commi precedenti.
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