Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 1989
Ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 di ciascuno dei prodotti originari dei paesi mediterranei elencati in allegato, l'importo da dedurre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto di un sesto nei periodi e limitatamente ai quantitativi ivi indicati.
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