Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1272/88 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1272/88 è modificato come segue:

In vigore dal 20 dic 1989
1. All', il testo del pragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai sensi del presente regolamento per seminativi si intendono terreni generalmente soggetti ad avvicendamento, elencati nell'allegato I, punto D del regolamento (CEE) n. 571/88 e definiti nell'allegato della decisione 83/461/CEE, esclusi i terreni di cui ai punti D/15 e 17 (colture sotto vetro), D/21 (terreni a riposo) ed i terreni adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato. » 2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4: « 4. Qualora i terreni messi a maggese siano inclusi in un avvicendamento colturale, gli Stati membri possono autorizzare variazioni annue della percentuale dei terreni dell'azienda ritirati dalla produzione, a condizione che: a) il tasso di variazione non superi il 10 % della superficie media oggetto dell'aiuto; b) il ritiro dalla produzione di una superficie inferiore alla superficie media sia autorizzato se la differenza può essere compensata dal ritiro dalla produzione, nel corso di uno degli anni precedenti, di una superficie superiore alla superficie media; c) sia costantemente rispettata la percentuale minima del 20 % di cui al paragrafo 3 e, in caso di applicazione delle disposizioni relative all'esenzione dal prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 797/85, sia costantemente rispettata la percentuale minima del 30 %. » 3. All'articolo 9, paragrafo 1 è inserito il seguente comma: « Per l'imboschimento o l'utilizzazione a fini non agricoli di superfici oggetto di conduzione indiretta, gli Stati membri possono esigere l'accordo del proprietario. » 4. All'articolo 12, paragrafo 3 è inserito il seguente comma: « Il beneficiario può sciogliere in qualsiasi momento l'impegno se cessa definitivamente l'attività agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio (*). (*) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1. »
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