Art. 2
In vigore dal 20 dic 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 22.
(4) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 28.
(5) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 58.
(6) GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 33.
Storico versioni
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