Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 22. (4) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 28. (5) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 58. (6) GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 33.
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