Art. 2
In vigore dal 20 dic 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.
Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente
(1) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.
(3) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.
(4) GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 18.
(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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