Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6. (3) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29. (4) GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 18. (5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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