Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 dic 1989
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I e II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1989. La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I e II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:3663:oj#art-1