Art. 37
In vigore dal 4 dic 1989
1. I paragrafi seguenti si applicano in sostituzione dell' ed i riferimenti a tale articolo si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo.
2. Purché siano stati trasportati direttamente, conformemente all'articolo 5, sono considerati:
a) prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla
i) i prodotti totalmente ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla; ii) i prodotti che sono ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla e nella cui fabbricazione sono stati usati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3;
b) prodotti originari della Tunisia:
i) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia;
ii) i prodotti che sono ottenuti in Tunisia e nella cui fabbricazione sono stati usati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera a), punto i), i prodotti che sono totalmente ottenuti in Tunisia, Algeria, Marocco o nella Comunità e che formano oggetto di lavorazioni o trasformazioni nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla sono considerati come totalmente ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera a) punto ii), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Tunisia, Algeria, Marocco o nella Comunità sono considerate come effettuate nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla se i prodotti ottenuti formano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla.
Il presente paragrafo si applica a condizione che i prodotti in questione siano stati trasportati conformemente all'articolo 5.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera b), punto i), i prodotti che sono totalmente ottenuti in Algeria, in Marocco, nella Comunità o nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla e che formano oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Tunisia sono considerati come totalmente ottenuti in Tunisia.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera b), punto ii), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, in Marocco, nella Comunità o nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla sono considerate come effettuate in Tunisa se i prodotti ottenuti formano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Tunisia.
Il presente paragrafo si applica a condizione che i prodotti in questione siano stati trasportati conformemente all'articolo 5.
5. In deroga al paragrafo 2, se, in applicazione dei paragrafi da 1 a 4, e purché siano soddisfatte tutte le condizioni in essi previste, i prodotti originari che sono ottenuti in due o più Stati menzionati in tali disposizioni, nella Comunità o nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, sono considerati come prodotti originari dello Stato o della Comunità o delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, in cui abbia avuto luogo l'ultima lavorazione o trasformazione. A tale scopo, non sono considerate come lavorazioni o trasformazioni quelle indicate all'articolo 3, paragrafo 3.
6. Le isole Canarie e Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.
7. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture ''Tunisia'' e ''Isole Canarie, Ceuta e Melilla'' nella casella 2 del certificato EUR. 1 e nella casella 1 del formulario EUR. 2. Inoltre, nel caso di prodotti originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR. 1 e nella casella 8 del formulario EUR. 2.
8. I prodotti figuranti nell'elenco C sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. A questi prodotti si applicano nondimeno, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.
Storico versioni
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