Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 nov 1989
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 novembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente R. DUMAS (1) GU n. L 363 del 30. 12. 1988, pag. 31.
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