Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 nov 1989
I prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento vengono cancellati dall'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82. I prodotti che figurano nell'allegato II del presente regolamento sono cancellati dall'elenco dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3420/83.
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