Art. 9

Art. 9

In vigore dal 3 nov 1989
1. La presa in consegna del prodotto da parte dell'aggiudicatario è subordinata alla costituzione di una cauzione di consegna, in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, di importo pari per tonnellata, al prezzo d'acquisto applicabile il mese della presa in consegna, maggiorato del 10 % del prezzo di base. 2. Alle forniture effettuate nell'ambito del presente regolamento si applicano le norme di qualità dal regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto concerne le qualità, la calibrazione, le tolleranze, la presentazione e la marcatura. Sull'imballaggio deve inoltre figurare, in lingua polacca e in una delle lingue ufficiali della Comunità, la menzione «Prodotto della Comunità economica europea». L'imballaggio non deve recare marchi di commercio.
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