Art. 5
In vigore dal 3 nov 1989
1. Gli interessati partecipano alle gare depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso l'organismo designato dallo Stato membro, indicato nel bando di gara, oppure mediante lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta.
(1) GU n. L 97 dell'11.4.1989, pag. 19. 2. Nell'offerta vengono indicati: - gli estremi della gara;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'offerente;
- l'indicazione della partita oggetto dell'offerta;
- l'importo delle spese di fornitura, espresso in ECU/t e ripartito come segue: - spese di presa in consegna dei prodotti ritirati dal mercato;
- spese di selezione, calibratura e imballaggio dei prodotti conformi all', paragrafo 4;
- spese di trasporto e di consegna dei prodotti;
- gli eventuali dati supplementari richiesti nel bando di gara.
3. L'offerta è valida soltanto se: - è stata presentata interamente prima dello scadere del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 ed è conforme alle prescrizioni del bando di gara;
- è accompagnata dall'impegno dell'offerente di effettuare le forniture secondo le modalità stabilite, se risulterà aggiudicatario;
- è accompagnata dalla prova che è stata costituita una cauzione di gara di 20 ECU/t, conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, per la partita oggetto dell'offerta.
4. L'offerta non può essere modificata né revocata.
Storico versioni
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