Art. 3

Art. 3

In vigore dal 3 nov 1989
1. Gli organismi autorizzati dalla Grecia, dalla Spagna e dall'Italia redigono i bandi di gara necessari per la fornitura, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, dei prodotti menzionati all' e provvedono alla loro pubblicazione. I bandi sono pubblicati entro il 10 novembre 1989. Successivamente possono essere redatti, se necessario, bandi complementari. Una copia dei progetti di bando di gara viene trasmessa senza indugio alla Commissione, per consentire la pubblicazione di una relativa informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. 2. Nei bandi di gara devono figurare le seguenti indicazioni: - la natura, la qualità, la quantità del prodotto da fornire, nonché la definizione delle partite; - la zona in cui vengono messi a disposizione i prodotti ritirati dal mercato, nonché l'elenco e l'ubicazione delle organizzazioni di produttori, che possono effettuare il ritiro dal mercato di arance e limoni e mettere a disposizione degli aggiudicatari prodotti idonei per la fornitura alla Polonia; - il luogo in cui le competenti autorità polacche prendono in consegna il prodotto; - il periodo della presa in consegna nel luogo di partenza ed il calendario stabilito per la fornitura ovvero il termine massimo di trasporto; - la forma di condizionamento del prodotto; - il terine per la presentazione delle offerte; - il nome e l'indirizzo dell'organismo cui va presentata l'offerta; - qualsiasi altra informazione necessaria.
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