Art. 14

Art. 14

In vigore dal 3 nov 1989
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Grecia, la Spagna e l'Italia comunicano alla Commissione: - entro il termine di 10 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, per ciascuno degli agrumi in questione, l'indicazione delle organizzazioni di produttori che possono disporre di prodotti da fornire alla Polonia, precisando i quantitativi disponibili previsti; - a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ma non prima del 1° novembre, entro il maretedì di ogni settimana, l'indicazione dei quantitativi di limoni e di arance, che sono stati ritirati dal mercato a norma dell' del regolamento (CEE) n. 1035/72 e che sono stati presi in consegna da un aggiudicatario nella settimana precedente, precisando l'organizzazione di produttori che ha effettuato il ritiro stesso; - a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ma non prima del 1° dicembre, entro il martedì di ogni settimana, l'indicazione dei quantitativi di arance e limoni spediti in Polonia a norma del presente regolamento. 2. Gli Stati membri comunicano al più presto la presenza di qualsiasi ostacolo che possa rendere difficili le forniture alla Polonia.
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