Art. 1
In vigore dal 3 nov 1989
1. In applicazione del regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio, si procede alla fornitura alla Polonia di circa 20 000 t di agrumi della compagna 1989/1990 ritirati dal mercato in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 1035/72.
2. La fornitura di cui al paragrafo 1 verte su: a) 15 000 t di limoni mobilitate nei seguenti Stati membri: >PIC FILE= "T0046508">
b) 5 000 t di arance mobilitate nei seguenti Stati membri : >PIC FILE= "T0046509">
3. La ripartizione geografica del quantitativi indicati nel paragrafo 2 può essere modificata tenendo conto delle effettive disponibilità di prodotti ritirati dal mercato e delle offerte presentate a norma dell'.
4. I prodotti indicati nel paragrafo 1 soddisfano le norme di qualità della categoria i stabilite dal regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione (1), e hanno calibri che vanno, per i limoni, dal n. 4 al n. 7 e, per le arance, dal n. 3 al n. 10.
Storico versioni
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