Art. 1
In vigore dal 3 nov 1989
I prezzi comunitari alla produzione per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono stabiliti nell'allegato per i periodi di due settimane al 3 giugno 1990.
Storico versioni
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