Art. 2
In vigore dal 25 set 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1989/1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET
(1) Parere reso il 14 settembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 15.
(3) GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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