Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 lug 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 14. (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 31. (3) GU n. L 212 del 5. 8. 1988, pag. 41.
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