Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2459/88 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2459/88 è modificato come segue:

In vigore dal 20 lug 1989
1) È inserito il seguente articolo 2 bis: « Articolo 2 bis 1. Per la campagna 1989/1990, i quantitativi di pomodori freschi che possono fruire dell'aiuto alla produzione, specificati all', paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2243/88, vengono equamente ripartiti fra le imprese di trasformazione stabilite in Portogallo, proporzionalmente alla media dei quantitativi effettivamente prodotti da ciascuna di esse durante le campagne 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989. Per gli « altri prodotti a base di pomodoro » la ripartizione può essere effettuata in base alle domande presentate dalle imprese di trasformazione portoghesi e, se necessario in funzione del prorata delle quantità disponibli. 2. Le imprese di trasformazione che hanno inizato la loro attrività nel corso della campagna 1987/1988, beneficiano di una quota calcolata in base alla media dei quantitativi prodotti durante le campagne 1987/1988 e 1988/1989, diminuiti del 10 %. 3. Le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività nel corso della campagna 1988/1989, beneficano di una quota corrispondente ai quantitativi prodotti durante tale campagna, diminuiti del 20 %. 4. Il Portogallo riserva il 2 % dei quantitativi totali fissati per ciascun gruppo di prodotti finiti, specificati all' del regolamento (CEE) n. 2243/88, alle imprese di trasformazione che iniziano la loro attività durante la campagna 1989/1990. L'eventuale quantitativo residuo viene equamente ripartito fra le imprese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ». 2) All'articolo 5, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Gli Stati membri possono attribuire tali quantitativi supplementari fino al 30 giugno di ogni anno. Le imprese beneficiarie alle quali sia stata notificata la decisione di ripartizione supplementare adottata dalle autorità competenti sono dispensate, agli effetti dell'aiuto, dall'obbligo di concludere i suddetti contratti preliminari per i quantitativi ridistribuiti. I contratti di trasformazione supplementari sono conclusi al più tardi il 31 luglio di ogni anno ».
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