Art. 1 · All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 756/70, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

Art. 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 756/70, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 20 lug 1989
« 2. Ai fini del calcolo dell'aiuto si considera che: a) 1 kg di caseina acida della qualità A definita nell'allegato I è stato fabbricato con 32,17 kg di latte scremato; b) 1 kg: - di caseinato definito nell'allegato I, o - di caseina-presame della qualità A definita nell'allegato I, o - di caseina acida della qualità A definita nell'allegato II è stato fabbricato con 33,97 kg di latte scremato; c) 1 kg: - di caseina-presame della qualità A definita nell'allegato II, o - di caseinato definito nell'allegato II è stato fabbricato con 35,77 kg di latte scremato; d) 1 kg di caseina definita nell'allegato III è stato fabbricato con 24,97 kg di latte scremato; e) 1 kg di caseinato definito nell'allegato III è stato fabbricato con 28,57 kg di latte scremato. Le caseine e i caseinati di cui al primo comma devono rispondere alle prescrizioni figuranti negli allegati rispettivi ».
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