Art. 3
In vigore dal 20 lug 1989
Per vinificazione si intende la trasformazione in vino mediante fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, anche non pigiate, di mosti d'uva, di mosti d'uva concentrati, di mosti d'uva parzialmente fermentati, di succhi d'uva, di succhi d'uva concentrati o di vini nuovi ancora in fermentazione.
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