Art. 2 · 1. Per taglio si intende la mescolanza di vini o di mosti provenienti:

Art. 2

1. Per taglio si intende la mescolanza di vini o di mosti provenienti:

In vigore dal 20 lug 1989
a) da diversi Stati, b) da diverse zone viticole della Comunità o da diverse zone di produzione di un paese terzo ai sensi dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87, c) dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, ma - da diverse unità geografiche, - da diverse varietà di viti, - da diverse annate di raccolta, sempreché la designazione del prodotto ottenuto comporti indicazioni in proposito, d) o da diverse categorie di vino o di mosto. 2. Per diverse categorie di vino o di mosto si intendono: - il vino rosso, il vino bianco, nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino, - il vino da pasto, il v.q.p.r.d., nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso. 3. Non si considera come taglio: a) l'aggiunta al prodotto in causa di mosto d'uva concentrato avente per effetto l'aumento della gradazione alcolometrica naturale, b) la dolcificazione - di un vino da pasto, - di un v.q.p.r.d. se il prodotto dolcificante proviene dalla regione determinata di cui il v.q.p.r.d. reca il nome, c) la produzione di un v.q.p.r.d. secondo le pratiche tradizionali di cui all', paragrafo 1, lettera a) secondo comma del regolamento (CEE) n. 823/87.
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