Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3889/87 è modificato come segue:
In vigore dal 19 lug 1989
1) All' è inserita la seguente frase al termine del paragrafo 2: « Per i piani di riconversione da eseguire tra il 1990 e il 1992, il programma deve essere trasmesso entro il 31 dicembre dell'anno che precede la loro attuazione. »
2) L' è modificato come segue:
- paragrafo 1, lettera c), quarto trattino, i termini « nel 1986 » sono sostituiti dai termini « dal 1986 al 1989; »
- paragrafo 1, lettera c), quinto trattino, i termini « dal 1988 al 1990 » sono sostituiti dai termini « dal 1990 al raccolto successivo all'anno in cui viene portato a termine il piano di riconversione. »
È inserito il seguente paragrafo:
« 3. Gli Stati membri interessati informano la Commissione della data di completamento dei piani di riconversione, in conformità al programma da essa adottato. »
3) L'articolo 4 è soppresso.
4) Al termine dell'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo:
« 3. Il tasso di conversione agricolo da utilizzare per il pagamento dell'aiuto speciale in moneta nazionale è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno in cui viene portato a termine il piano di riconversione.
Il tasso di conversione agricolo da utilizzare per il versamento dell'anticipo dell'aiuto speciale in moneta nazionale è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno in cui la Commissione approva il programma. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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