Art. 2
In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 87 dell'8. 4. 1989, pag. 9.
(4) GU n. C 158 del 26. 6. 1989.
(5) Parere reso il 26 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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