Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 giu 1989
1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo e fisico, atto a garantire il rispetto delle condizioni fissate per la concessione dell'aiuto. Tale regime comporta, in particolare: a) un obbligo di dichiarazione delle superfici coltivate e delle varietà utilizzate di sementi certificate; tale dichiarazione, quando sia accompagnata dal contratto di coltivazione, sostituisce la domanda di aiuto; b) controlli sistematici in loco circa l'esattezza della dichiarazione di cui alla lettera a); c) altri elementi stabiliti, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
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