Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 40. (3) Parere reso il 26 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ALLEGATO Aiuto concesso ai produttori di luppolo per il raccolto 1988 1.2 // // // Gruppi di varietà // Importi in ecu/ha // // // Aromatiche // 330 // Amare // 390 // Altre // 390 // //
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