Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1418/76 è modificato come segue:
In vigore dal 19 giu 1989
1) Il testo dell', paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. L'organizzazione comune del mercato del riso comprende un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:
1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // a) 1006 10 21 1006 10 23 1006 10 25 1006 10 27 1006 10 92 1006 10 94 1006 10 96 1006 10 98 // Risone (riso ''paddy") // 1006 20 // Riso decorticato (riso ''cargo" o riso ''bruno") // 1006 30 // Riso semimbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato // // // b) 1006 40 00 // Rotture di riso // // // c) 1102 30 00 // Farina di riso // 1103 14 00 // Semole e semolini di riso // 1103 29 50 // Agglomerati in forma di pellets di riso // 1104 19 91 // Fiocchi di riso // 1108 19 10 6. 1976, pag. 1. (8) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 9.
2) Il testo dell'articolo 11 bis è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 11 bis
1. Il presente articolo è applicabile ai prodotti destinati ad essere consumati nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion.
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e i), non viene riscosso alcun prelievo all'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion di prodotti del codice NC 1006 10 (ad esclusione di 1006 10 10) e dei codici NC 1006 20 e 1006 40 00.
3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettere e), f), g) e h), il prelievo da riscuotere al momento dell'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion dei prodotti del codice NC 1006 30 è moltiplicato con il coefficiente 0,30.
4. Per le consegne verso il dipartimento francese d'oltremare della Réunion di prodotti dei codici NC 1006 (ad esclusione del codice NC 1006 10 10) provenienti dagli Stati membri e che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato può essere concessa una sovvenzione.
L'importo di tale sovvenzione è fissato, tenendo conto dei bisogni di approvvigionamento del mercato della Réunion, in base alla differenza tra il corso o i prezzi dei prodotti corrispondenti sul mercato mondiale e i corsi o prezzi i questi stessi prodotti sul mercato comunitario, nonché, se necessario, dal prezzo di tali prodotti consegnati nell'Isola della Réunion.
La sovvenzione è concessa su richiesta dell'interessato. Essa può essere stabilita, se del caso, per via d'appalto. L'appalto riguarda l'importo della sovvenzione.
La fissazione dell'importo della sovvenzione si svolge periodicamente, secondo la procedura prevista all'articolo 27. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua propria iniziativa, può modificare la sovvenzione nell'intervallo.
5. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano alla sovvenzione di cui al paragrafo 4.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura all'articolo 27. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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