Art. 6

Art. 6

In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
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