Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 giu 1989
1. Le domande di partecipazione a ciascuna quota e parti del contingente tariffario devono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri, secondo le modalità ed entro i termini da questi stabiliti, eventualmente corredate della documentazione comprovante le importazioni precedenti. Tali autorità trasmettono alla Commissione i dati raccolti, entro il 10 luglio per la quota che inizia il 1o luglio e entro il 20 dicembre per la quota che inizia il 1o gennaio, in particolare: - il numero di richiedenti ed il numero di capi richiesti, per ciascuna categoria di importatore; - le importazioni precedenti effettuate da ciascun richiedente nell'ambito dei 19 170 capi riservati agli importatori tradizionali. 2. La Commissione comunica agli Stati membri, rispettivamente entro il 15 luglio ed il 25 dicembre 1989, il numero di capi attribuiti a ciascun richiedente, eventualmente sotto forma di percentuale della domanda iniziale. 3. Sulla base di questi dati, gli Stati membri rilasciano ai richiedenti un titolo di partecipazione nel quale è indicato il numero di capi e la durata di validità del titolo, valido fino al 31 dicembre 1989 per la prima quota e fino al 30 aprile 1990 per la seconda. I titoli, il cui modello è stabilito dagli Stati membri, è rilasciato previo deposito di una cauzione di 10 ECU per ogni capo, la quale sarà svincolata non appena il titolo sarà restituito all'organismo d'emissione, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione dei capi in questione. I titoli di partecipazione non possono essere ceduti e danno accesso al contingente tariffario unicamente se sono stati intestati allo stesso nome che figura sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano. Alla cauzione di cui al secondo comma si applicano le norme previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 (1) per lo svincolo o l'incameramento della cauzione relativa ai titoli di importazione. 4. Le quantità indicate nei titoli di partecipazione che non sono state eventualmente utilizzate al 31 dicembre 1989, o rispettivamente al 30 aprile 1990, formano oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno già utilizzato interamente le possibilità loro concesse nei due periodi, secondo modalità uguali a quelle sopra descritte. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 maggio 1990, il numero di capi che non sono stati effettivamente utilizzati al 31 dicembre 1989 e al 30 aprile 1990, nonché i dati di cui al paragrafo 1, secondo comma. La Commissione fissa le nuove percentuali di partecipazione per ciascuna categoria e le comunica al più tardi entro il 15 maggio 1990 agli Stati membri che rilasciano i titoli di partecipazione ai richiedenti, alle medesime condizioni di quelle stabilite al paragrafo 3, con una durata di validità che non può in alcun caso superare la data del 30 giugno 1990.
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