Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 giu 1989
1. Dal 1o luglio 1989 al 30 giugno 1990, il dazio applicato all'importazione degli animali enumerati in appresso è sospeso nella Comunità, ad eccezione del Portogallo, al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a fronte: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Volume del contingente // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // 09.0002 // ex 0102 90 10 ex 0102 90 31 ex 0102 90 33 // Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza del Pinzgau // 42 600 capi // 4 // // // // // 2. Nei limiti di detto contingente, il Regno di Spagna applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione. 3. Ai fini del presente regolamento vengono considerati come non destinati alla macellazione i succitati animali che non vengono macellati entro quattro mesi dal giorno della loro importazione. Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati mediante un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione. 4. Il volume del contingente di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote semestrali di 21 300 capi ciascuna, la prima a copertura delle importazioni effettuate tra il 1o luglio e il 31 dicembre 1989, la seconda riservata alle importazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 1990.
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