Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. SOLCHAGA CATALAN (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 49 del 22. 2. 1983, pag. 6. (3) GU n. L 47 del 19. 2. 1983, pag. 30. (4) GU n. L 181 del 25. 6. 1982, pag. 19. (5) GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 6. (6) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 68. (7) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 23. (8) GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 47. (9) GU n. C 165 del 24. 6. 1988, pag. 2. (1) GU n. C 327 del 20. 12. 1988, pag. 8. (1) Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni

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