Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. SOLCHAGA CATALAN (1) Tutti i dati relativi al 1987 si riferiscono al periodo gennaio-novembre. (1) Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.
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