Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 giu 1989
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nastri in cassette VHS, di cui al codice NC ex 8523 13 00, originari della Repubblica di Corea e di Hong Kong. 2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente: a) 3,8 % per i nastri in cassette originari della Repubblica di Corea, eccettuati i prodotti fabbricati ed esportati nella Comunità dalle ditte seguenti, a cui si applicano le aliquote del dazio sottoelencate: - Goldstar Co.: 2,9 %, - Kolon Industries Inc.: 2,0 %, - Saehan Media Co.: 1,9 %; b) 21,9 % per i nastri in cassette originari di Hong Kong, eccettuati i prodotti fabbricati ed esportati nella Comunità dalle seguenti ditte, a cui si applicano le aliquote dei dazi sottoelencate: - Magnetic Enterprises: 15,8 %, - Swire Magnetics Ltd: 4,9 %, - ACME: 9,3 %, - Casin Ltd: 9,3 %, - Yee Keung Industrial Co. Ltd: 9,3 %. 3. Il dazio di cui al paragrafo 2, lettera b) non si applica ai nastri in cassette fabbricati ed esportati nella Comunità dalle società Swilynn Ltd e Wing Shing Cassette Ltd, Hong Kong. 4. È chiusa la procedura antidumping relativa alla società Swilynn Ltd. 5. Il dazio di cui all' non si applica ai nastri in cassette diversi da quelli conformi alla norma VHS.
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