Art. 2
In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SOLCHAGA CATALAN
(1) GU n. C 109 del 26. 4. 1988, pag. 6.
(2) GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 166.
(3) GU n. L 220 dell'11. 8. 1988, pag. 4.
Storico versioni
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