Art. 9

Art. 9

In vigore dal 19 giu 1989
Ogni ispezione deve essere registrata in un verbale il quale deve indicare, fra l'altro, il numero di parcelle ispezionate, quelle che sono state misurate, gli strumenti di misurazione utilizzati nonché le ragioni per le quali la domanda è stata accolta parzialmente o respinta.
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