Art. 5

Art. 5

In vigore dal 19 giu 1989
1. Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto per il frumento duro entro e non oltre il 30 aprile della relativa campagna di commercializzazione. 2. Ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 1676/85, si considera che il fatto generatore del diritto all'aiuto abbia luogo il 1o luglio della relativa campagna di commercializzazione. TITOLO II Controllo
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:1738:oj#art-5