Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 giu 1989
1. Ogni produttore di frumento duro interessato presenta una domanda di aiuto all'organismo competente del rispettivo Stato membro entro una data che sarà fissata da detto Stato, e comunque entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva. 2. La domanda di aiuto deve recare almeno le seguenti indicazioni: - cognome, nome e indirizzo del richiedente, - le superfici coltivate, espresse in ettari e in are, nonché il riferimento catastale delle stesse od altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici, - la varietà delle sementi utilizzate.
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